
Cosa dice la normativa
Con il termine etichetta ambientale per gli imballaggi viene intesa una serie di indicazioni poste sull’imballaggio riguardano la corretta gestione del rifiuto derivante dall’imballaggio al termine del suo utilizzo.
Il decreto legislativo (D.Lgs.) 3 settembre 2020 n. 116, in vigore dal 26 settembre 2020, ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che detta norme in materia ambientale.
Fra le modifiche più importanti per il settore vitivinicolo e non solo (sono interessati tutti i prodotti commercializzati in preimballaggi di vetro, lattine, multistrato, ecc) sono quelle che ha introdotto per i produttori l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi e altresì dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
La decisione 97/129/CE indica i codici dei materiali impiegati che necessariamente dovranno essere riportati nell’etichetta. Con successivi provvedimenti è stata prevista la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell’obbligo di indicare, quanto previsto dalla decisione 97/129/CE della Commissione.
La decisione 97/129/CE indica i codici dei materiali impiegati che necessariamente dovranno essere riportati nell’etichetta. I codici, la numerazione e le relative descrizioni dei materiali sono riportati nei 7 allegati del provvedimento suddetto. Gli allegati che interessano principalmente il settore vitivinicolo, la birra o le altre bevande alcoliche sono i seguenti:
I codici da usare
CARTA e CARTONE
Materiale | Abbreviazioni | Numerazione |
Cartone ondulato | PAP | 20 |
Cartone non ondulato | PAP | 21 |
Carta | PAP | 22 |
METALLI
Materiale | Abbreviazioni | Numerazione |
Acciaio | FE | 40 |
Alluminio | ALU | 41 |
LEGNO e SUGHERO
Materiale | Abbreviazioni | Numerazione |
Legno | FOR | 50 |
Sughero | FOR | 51 |
VETRO
Materiale | Abbreviazioni | Numerazione |
Vetro incolore | GL | 70 |
Vetro verde | GL | 71 |
Vetro marrone | GL | 72 |
POLIACCOPPIATI
Materiale | Abbreviazioni | Numerazione |
Carta e cartone/metalli vari | C/M | 80 |
Plastica/alluminio | PET/ALU | 90 |
Vetro/alluminio | GL/ALU | 96 |
A titolo puramente esemplificativo, che non assume alcuna indicazione ufficiale legislativa, si riportano di seguito tre tabelle con le voci da riportare:
Bottiglia in vetro per spumante con tappo in sughero, lamina (capsula) in alluminio e gabbietta in acciaio
Bottiglia | Lamina (Capsula) | Gabbietta | Tappo |
Vetro | Alluminio | Acciaio | Sughero |
GL 70 o 71 o 72 | ALU 41 | FE 40 | FOR 51 |
Bottiglia in vetro per birra con tappo metallico a corona
Bottiglia | Tappo |
Vetro | Acciaio o metallo |
GL 70 o 71 o 72 | FE 40 |
Avvertenze finali
L’elenco completo dei codici dei materiali è consultabile a questo link: decisione della commissione del 28 gennaio 1997
Precisamo che le etichette possono essere adeguate aggiungendo le indicazioni di smaltimento degli imballaggi anche con un’etichetta aggiuntiva e possono essere riportate sia in forma di tabella che di elenco.
L’altezza minima dei caratteri di dette indicazioni è pari a 1.2 mm (Regolamento UE 1169/2011, art. 13)
È prevista sempre la possibilità dell’utilizzo di canali digitaliper veicolare le informazioni da riportare in etichetta ad esempio: sito web, App, QR Code, ecc. ma a patto di prevedere chiare indicazioni sul packaging relativamente alle modalità mediante le quali il consumatore può ricercare tramite gli strumenti digitali o i siti web.
La mancanza dell’indicazione dell’etichetta ambientale sugli imballaggi è sanzionata fino a 40.000 euro.