Domande Frequenti

Qual'è la grandezza minima del QR code da stampare sulle etichette e con quale dicitura?

Si consiglia di non scendere mai sotto le dimensioni di 1 cm per lato. Deve essere facilmente intuibile per il consumatore che leggendo il QRcode si accede alle info ambientali, nutrizionali e/o ingredienti. Può essere incluso nel logo del circuito virtuoso con le foglioline verdi proposto da Giunko oppure si può apporre una frase del tipo: “Leggi il QRcode per le info ambientali/nutrizionali” (grandezza minima del carattere: corpo 6).

L'etichetta digitale per le info di smaltimento è esaustiva?

L'etichetta ambientale digitale è esaustiva. Nelle Linee Guida CONAI, a pag. 19 si legge: "Al fine di adempiere all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, il ricorso a canali digitali è sempre consentito (es. App, QR code, siti web)"

Nel caso di EAD by Giunko, non solo è esaustiva, ma va molto oltre i requisiti indicati dal Decreto Legislativo 116/20 e dalle linee guida di CONAI. Infatti fornisce anche le informazioni di smaltimento geolocalizzate per ogni Comune italiano, grazie al GSM presente negli smartphone. Una funzionalità impossibile per un’etichetta cartacea.

La legge consente il ricorso al digitale?

Nelle Linee Guida MiTE del 21 novembre, a pagina 19 si legge: "Al fine di adempiere all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, il ricorso a canali digitali è sempre consentito (es. App, QR code, siti web), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tali canali digitali possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio".

Come gestire le scorte di magazzino?

Il 21 maggio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 69, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, cosiddetto DL Sostegni. Tra le modificazioni apportate nell’iter di conversione del decreto, è compresa anche la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2021. Poi viene ammesso solo lo smaltimento delle scorte, purché sia dimostrato che sono state stampate/acquistate entro questa data (deve essere dimostrato con la documentazione ufficiale: bolle, fatture etc.)

Cosa si intende per «referenza»?

Per referenza si intende sia un QR Code, che un Barcode univoco oppure un «QRcode di famiglia». Le caratteristiche di ognuno possono essere consultate nel menu "Soluzioni EAD" del sito.

Chi è il revisore?

Il revisore è un nostro esperto in etichettatura digitale che supervisionerà i prodotti caricati e i materiali degli imballaggi configurati. Sarà lui/lei, infatti, a dare l’approvazione affinché l’etichetta ambientale digitale sia corretta e coerente con i materiali dell’imballaggio.

Cosa sono le «famiglie di prodotti»?

Dal punto di vista di EAD, sono tutti quei prodotti diversi tra loro, ma che hanno un packaging identico. Può essere il caso, ad esempio, dei detergenti o dei profumi il cui contenuto cambia mentre l’imballaggio, e pertanto la relativa etichetta digitale, sono gli stessi.

È possibile visualizzare la scadenza del contratto in essere?

Direttamente dal menu "Account" del Portale EAD per i clienti è possibile visualizzare la scadenza del contratto.

Il codice a barre è quello del prodotto o uno nuovo?

È il codice a barre ufficiale del prodotto: EAD lo usa per riconoscere lo specifico prodotto e richiamare le informazioni di smaltimento del suo imballaggio.

Che differenza c’è tra il QR code che fornite e un QR code autoprodotto?

Il QR code fornito da Giunko, a differenza di quelli autoprodotti che rimandano ad una pagina statica, richiama una scheda di prodotto che si compone dinamicamente, unendo le informazioni sull’imballaggio del prodotto con le regole di smaltimento del Comune in cui si trova l’utente, ovvero: geolocalizzate. Queste caratteristiche costituiscono l’eccellenza della soluzione offerta da Giunko.

Le referenze acquistate hanno una scadenza?

Sono licenze, per cui sì, hanno validità 1 anno. Infatti il cliente acquista il diritto all’uso della piattaforma di Giunko, non la sua proprietà. Alla scadenza, se non rinnovata, la licenza legata alla referenza decade e il prodotto corrispondente viene eliminato dalla piattaforma.

Le referenze hanno tutte lo stesso costo?

Sì, che si tratti di riconoscere l’imballaggio dal codice a barre o che si richieda l’emissione di un QR code dinamico o di un QR code di famiglia, hanno tutte lo stesso costo unitario.

I QR code sono pronti per la stampa e/o sono personalizzabili?

Sì, sono PDF vettoriali, pronti per la stampa e sono personalizzabili per dimensione (ma si consiglia di non scendere sotto 1x1cm di lato) e per colore, per adattarsi allo stile del packaging. Ma non devono essere né ritagliati, né modificati graficamente.

Scegliendo il codice a barre, bisogna aggiungere qualcosa sul packaging?

MiTE e CONAI sono concordi nell’indicare tre alternative: una breve frase accanto al codice a barre (nel nostro caso: Leggi questo codice a barre con la app Junker per le info di smaltimento) un avviso sul punto vendita fisico oppure virtuale (cioè sito web/e-commerce nella pagina di prodotto). Nelle Linee Guida CONAI a pagina 19 si legge:"Qualora l’imballaggio sia destinato al consumatore finale, il soggetto obbligato è tenuto a riportare sull’imballaggio o sul punto di vendita, sia esso fisico o virtuale a cui il consumatore abbia accesso, le istruzioni per consentirgli di intercettare le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti (App, QR code, siti web, ecc). In alternativa, tali istruzioni possono essere diffuse e rese accessibili per il mezzo di canali di comunicazione tradizionali e digitali, attraverso campagne e/o iniziative promosse direttamente dalle aziende o con il contributo e la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative del settore."

Scegliendo il QR code, devo aggiungere qualcosa sul packaging?

Il QR code fornito da Giunko è racchiuso in un cerchio con la scritta "Etichetta Ambientale Digitale" solo in italiano o in tre lingue (ITA-ENG-FR), a scelta del cliente, e questo risponde all’indicazione di legge. Se si elimina il cerchio, allora vale quanto detto sopra in relazione al codice a barre.

Se le informazioni sul prodotto cambiano nel corso dell’anno, cosa devo fare?

È sufficiente rientrare nel portale clienti con la propria login e password, modificare le info pertinenti e salvare. L’etichetta digitale è già aggiornata. È il vantaggio della soluzione digitale.

L’etichetta digitale vale per i prodotti esportati in altri paesi?

L’etichetta digitale di Giunko è in 24 lingue, già pronta quindi per una fruizione estera.

L’etichetta digitale geolocalizza la nazione in cui si trova l’utente e mostra le info di composizione del prodotto organizzate secondo i modelli locali. L’estensione a Paesi diversi dall’Italia non è però al momento operativa per mancanza di legislazioni specifiche degli altri Paesi. Mentre per la Francia, unico paese ad aver implementato una propria normativa dedicata all'etichettatura ambientale, non viene accettata la versione digitale per i packaging superiori ai 20 cm di lato. Per informazioni più specifiche, contattateci.

Quali imballaggi possono essere commercializzati dopo il 31/12/2022?

Le linee guida ministeriali  pubblicate lo scorso 21 novembre 2022 affermano (pag. 41 e 42):

1. la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i PRODOTTI PRIVI DI ETICHETTATURA AMBIENTALE già immessi in commercio o già etichettati al 1° gennaio 2023, fino a esaurimento scorte.
2. la possibilità di utilizzare, fino a esaurimento, anche le SCORTE DI IMBALLAGGI FINITI anche se vuoti, che non siano conformi all’obbligo di etichettatura alla data del 31/12/2022.
3. la possibilità di commercializzare gli IMBALLAGGI ACQUISTATI da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31/12/2022.

Con quali documenti è possibile provare che si tratti di scorte che è consentito commercializzare?

Considerando che la data di “immissione in commercio” dell’imballaggio può essere tracciata mediante i documenti di acquisto della merce, qualora un utilizzatore acquisti gli imballaggi già etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) da un fornitore, fa fede la data di tali documenti (l’effettivo trasferimento fisico della merce presso l’acquirente potrebbe avvenire anche in data successiva); cioè l’importante è riuscire a provare che la merce sia stata acquistata prima del 31/12/2022.

Possono essere commercializzate le scorte di imballaggi in giacenza in altri Paesi?

Se gli imballaggi sono stati acquistati prima del 31/12/2022, possono essere commercializzati anche se le scorte sono in giacenza in un altro Paese. Fa in tal caso fede la data del documento di acquisto della fornitura di imballaggi.

Quali sono i canali digitali autorizzati e come vanno usati?

Nelle Linee Guida MiTE del 21 novembre, a pagina 19 si legge: "Qualora l’imballaggio sia destinato al consumatore finale, il soggetto obbligato è tenuto a riportare sull’imballaggio o sul punto di vendita, sia esso fisico o virtuale a cui il consumatore abbia accesso, le istruzioni per consentirgli di intercettare le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti (App, QR code, siti web, ecc.). In alternativa, tali istruzioni possono essere diffuse e rese accessibili per il mezzo di canali di comunicazione tradizionali e digitali, attraverso campagne e/o iniziative promosse direttamente dalle aziende o con il contributo e la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative del settore.

Per rendere disponibili le informazioni di etichettatura ambientale è quindi possibile utilizzare uno strumento digitale che rimanda ad una pagina appositamente dedicata a veicolare i contenuti sull’etichettatura ambientale che riguardano lo specifico imballaggio, a patto che l’accesso all’informazione specifica per l’imballaggio in questione risulti facile e diretta, e che detta informazione sia puntuale e non di difficile interpretazione. Si consiglia quindi di segnalare su tali canali, in modo evidente, l’imballaggio in questione, per rendere più facilmente reperibili e consultabili le informazioni al consumatore finale.

Cosa sono gli Iframe di EAD?

È possibile includere l’EAD di un prodotto anche nella pagina web del prodotto stesso, grazie all’Iframe fornito da Giunko. In tal modo, l’etichetta digitale andrà a completare la descrizione di ciascun prodotto presente sul tuo sito web.

Quali caratteristiche hanno gli Iframe?
  • Si aggiornano automaticamente ad ogni modifica sul pannello amministratore da parte del cliente.
  • La lingua può essere impostata nell'URL dell'Iframe con un parametro, ma se il parametro non c'è viene usata la lingua del browser.
  • La geolocalizzazione di default è l'Italia (info generiche) ma l'utente può selezionare il proprio Comune o una nazione diversa.

I valori nutrizionali indicati variano in base al grado alcolico? Se il vino è bianco o rosso? Gli ingredienti del vino, cosa si intendono?

Lo schema di presentazione dei valori nutrizionali e degli ingredienti è uguale per tutti. Cambiano solo i valori, specifici di ciascun vino (sia esso rosso o bianco).

Le norme generali del regolamento FIC si applicano al formato di presentazione dell'elenco degli ingredienti, in quanto non sono definite norme specifiche per il vino. Tali norme sono definite negli articoli da 18 a 22 del regolamento FIC (cfr. risposta alla domanda 1). Per quanto riguarda la presentazione dell'elenco:

  • l'elenco degli ingredienti è preceduto da un titolo comprendente la parola «ingredienti»;
  • l'elenco mostra gli ingredienti in ordine di peso decrescente, così come registrato al momento del loro uso nella produzione dell'alimento. Gli ingredienti che costituiscono meno del 2% del prodotto finito possono essere elencati in un ordine differente, dopo gli altri ingredienti;
  • gli ingredienti sono designati con la loro denominazione specifica, con le eccezioni previste dal regolamento FIC e dal regolamento delegato (UE) 2019/33 (ad esempio «uve» riferito alla materia prima).
La normativa riguarda la vendemmia 2024 e quindi le etichette relative?

Come regola generale, queste nuove indicazioni obbligatorie devono applicarsi ai vini immessi sul mercato a decorrere dalla rispettiva data di applicazione prevista dal regolamento (UE) 2021/2117, ossia l'8 dicembre 2023. I vini «prodotti» prima di tale data possono tuttavia continuare a essere immessi sul mercato in base ai requisiti di etichettatura applicabili prima dell'8 dicembre 2023, fino ad esaurimento delle scorte. A titolo d'esempio, il «vino» (categoria 1) è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve. Il vino, inoltre, deve aver raggiunto il titolo alcolometrico e il tenore di acidità richiesti, come indicato nell'allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento OCM. Nel caso di un «vino spumante» (categoria 4), se prodotto mediante seconda fermentazione alcolica si può ritenere che il vino sia stato «prodotto» soltanto dopo che la seconda fermentazione ha avuto luogo e il prodotto ha raggiunto il titolo alcolometrico e le condizioni di sovrappressione di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento OCM. La semplice vinificazione dei vini di base o l'elaborazione della partita (cuvée) prima dell'8 dicembre 2023 non possono giustificare l'esenzione dall'etichettatura nutrizionale.


(fonte: Domande e risposte sull'attuazione delle nuove disposizioni dell'UE in materia di etichettatura dei vini a seguito della modifica del Commissione regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e Commissione regolamento delegato (UE) 2019/33: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C_202301190&qid=1701080223911#ntr4-C_202301190IT.000101-E0004)

In caso di vendita di vino sfuso, l'etichettatura di legge va sui recipienti contenenti lo sfuso?

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento FIC, per «informazioni obbligatorie sugli alimenti» s'intendono le indicazioni che devono essere fornite al consumatore finale; ciò si applica indipendentemente dal recipiente in cui è commercializzato l'alimento. Questa disposizione si applica anche al vino.

Le bevande aromatizzate a base di vino, relativamente alle nuove norme sull'etichettatura, seguono le stesse direttive del vino?

Sì, seguono le stesse normative del vino, in merito all’etichetta nutrizionale e degli ingredienti.

L'etichetta digitale è valida anche negli stati extra UE? Se sì, quali sono le regole da seguire e sono uguali per tutti gli stati o cambiano in base alla nazione in cui si esporta?

L’etichetta nutrizionale è frutto di un regolamento europeo, ugualmente obbligatorio per tutti gli Stati Membri. Per questo deve anche essere tradotta nelle lingue di commercializzazione.

L’etichetta ambientale non solo NON è ancora obbligatoria in tutti gli stati membri (per ora Italia, Francia, Bulgaria, tra altri), ma segue regole parzialmente diverse da Paese a Paese e NON sempre è ammessa la versione elettronica (ad es in Bulgaria e Germania non lo è).

Maggiori info sul sito CONAI: https://www.etichetta-conai.com/faqs/dove-e-possibile-accedere-a-informazioni-circa-disposizioni-di-etichettatura-ambientale-del-packaging-in-altri-paesi-europei/

Un vino di annata 2019, a cui viene aggiunto un 15% dello stesso vino ma annata 2016, è un prodotto nuovo e quindi soggetto alla nuova normativa sull’etichetta nutrizionale?

Quello che va guardato per la conformità alle norme sull’etichettatura è quando il vino suddetto è pronto per l’immissione in commercio: prima o dopo l’8 dicembre? E se la risposta è dopo, non solo sono obbligatori ma devono essere indicati i valori del vino ottenuto dalla miscela delle due annate.