Firmato il decreto di proroga delle etichette dei vini Con un decreto il ministro posticipa l'applicazione della norma Ue in vigore dall'8 dicembre riguardante l'uso della "i" ner QRcode

"In merito alle sollecitazioni di alcuni colleghi, vorrei assicurare che, come annunciato nell'incontro con i componenti della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni, presieduta da Federico Caner, e alle associazioni di settore, ho firmato il decreto che posticipa l'introduzione e l'applicazione della normativa europea sul cambio di etichettatura del vino, permettendo così l'utilizzo e l'esaurimento delle etichette già in magazzino".

È l'annuncio del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, alla firma del decreto.

Fonte: https://www.federvini.it/news-cat/5607-firmato-il-decreto-di-proroga-sulle-etichette-dei-prodotti-vitivinicoli

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Le info nutrizionali e gli ingredienti sono obbligatori È il momento di aggiungerli alla tua etichetta elettronica!

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Le linee guida attuative UE sono state adottate ufficialmente il 24 novembre 2023

Pubblicate il 27 novembre, sono visionabili in versione integrale qui

INFO

APPLICAZIONE

Unità di misura delle info

Le info si devono riferire a 100ml

Accesso a e-label

Link diretto da QRcode o barcode

Tipo di info

Lista ingredienti e dichiarazione nutrizionale.

Potere calorico e allergeni vanno TASSATIVAMENTE stampati su etichetta di carta.

Il potere calorico deve essere indicato con una "e" (uguale per tutte le lingue), quindi e: (valore) kJ e (valore) kcal

Se sull'etichetta viene utilizzato un codice QR, deve comparire anche la dicitura "Contiene solfiti".

Lingua

Del paese di commercializzazione (deve essere chiara e comprensibile per tutti)

Carboidrati e zuccheri

- Si deve indicare il valore basato sul contenuto di zucchero residuo del vino.

- La dichiarazione del potere calorifico deve essere indicato con una "e" (che sta per energia e vale per tutte le lingue!) in kJ e kcal.

- L'indicazione dei carboidrati e degli zuccheri superiori a 10 g per 100 ml viene fatta senza decimali.

- I valori inferiori a 10 g per 100 ml sono indicati con l'approssimazione di 0,1 g e il sale comune è indicato con l'approssimazione di 0,01 g. 

Grassi, acidi grassi saturi, proteine, sale

Sono contenuti nel vino in quantità trascurabili e il contenuto deve essere indicato in grammi (g).

In alternativa, sotto la tabella può essere riportata la dicitura "Contiene piccole quantità di grassi, acidi grassi saturi, proteine e sale".

Lista ingredienti

L'elenco degli ingredienti deve essere introdotto dalla dicitura "Ingredienti:" seguita dall'elenco degli ingredienti utilizzati in ordine decrescente di quantità (massa). Devono essere usate le denominazioni ufficiali o, se disponibili, i numeri E. Inoltre, per ogni additivo deve essere indicata la classe di appartenenza. Gli ingredienti che costituiscono meno del 2% del prodotto finale possono essere elencati alla fine in qualsiasi ordine.

Requisiti OBBLIGATORI x etichetta digitale

-       Non possono essere raccolti dati dell'utente dopo aver cliccato sull'elenco (ad esempio, i cookie).

-       Nella pagina con l'elenco degli ingredienti non devono essere presenti informazioni web o link a negozi o pubblicità.

-       Sull’etichetta deve essere presente un’avvertenza che gli ingredienti e i valori nutrizionali sono dichiarati online, accanto al codice QR o barcode da scansionare. Confronta l'estratto riportato qui

Misure del QRcode

Non esiste una dimensione minima per il codice QR. Per essere facilmente leggibili, i codici QR hanno generalmente una dimensione di almeno 1,31 x 1,31 cm. Per quanto riguarda i font, la dimensione deve essere uguale o superiore a 1,2 mm, indipendentemente dal font usato.

Qual è il limite di tolleranza per la differenza tra le informazioni figuranti sull’etichetta e l’effettivo contenuto energetico e nutrizionale del vino?

Per la dichiarazione nutrizionale del vino le tolleranze sono quelle definite nel regolamento FIC, nel quale si specifica che il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive dovrebbero essere indicati in etichetta come «valore medio», definito come il valore che rappresenta meglio la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in un dato alimento e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni naturali dell'alimento, alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo (cfr. allegato I, punto 13, del regolamento FIC).

I servizi della Commissione hanno pubblicato un documento di orientamento (7) destinato alle autorità competenti degli Stati membri riguardante la fissazione dei limiti di tolleranza per i valori nutritivi dichiarati in etichetta. Hanno inoltre pubblicato una tabella riassuntiva (8) in cui forniscono una panoramica dei diversi valori di tolleranza indicati nel documento di orientamento.

Tabella:

Carboidrati, zuccheri, proteine, fibre:
<10g per 100g: ± 2g

10-40g per 100g: ± 20%

>40g per 100g: ± 8g

Il documento di orientamento afferma che gli operatori del settore alimentare dovrebbero agire in buona fede per garantire un elevato grado di esattezza della dichiarazione nutrizionale. In particolare, i valori dichiarati dovrebbero avvicinarsi ai valori medi di più partite e non dovrebbero essere stabiliti a nessun estremo di un intervallo di tolleranza definito.

Per l'indicazione del titolo alcolometrico si applicano tuttavia le norme sulla tolleranza di cui all'articolo 44 del regolamento delegato (UE) 2019/33.


 

Siti ecommerce, LISTINI, negozi online

ATTENZIONE: La norma obbliga all’etichettatura nutrizionale + ingredienti, non solo delle bottiglie, ma anche dei listini prezzi, dei negozi online e di tutte le forme di ordinazione.

In tutti devono essere indicati sia l'elenco degli ingredienti che le informazioni nutrizionali. In questo caso è importante che il cliente abbia accesso a tutte le informazioni di etichettatura pertinenti durante il processo di ordinazione. Se non c'è spazio sufficiente per una presentazione tabellare dei valori nutrizionali, in casi eccezionali i valori nutrizionali possono anche essere elencati uno dopo l'altro, purché sia garantita la leggibilità.

ESCLUSIONI E SCORTE

Sarà consentita la continuazione della commercializzazione, senza le nuove indicazioni obbligatorie in etichetta, dei vini prodotti prima dell’8 dicembre 2023 fino a esaurimento delle scorte. Quindi anche i vini della vendemmia 2023 se prodotti prima dell’8 dicembre 2023 saranno esentati dai nuovi obblighi. Col corrigendum pubblicato in data 31 luglio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L192/34, è stato infatti rettificato il Reg. UE 2021/2017, chiarendo che sono esenti dalle nuove regole di etichettatura i vini ed i prodotti vitivinicoli aromatizzati “prodotti” prima del giorno 8 dicembre 2023 e non, come prima previsto, “prodotti ed etichettati”, cosa che rendeva più stringente l’attuazione della normativa.

SCHEMA TABELLA INFO NUTRIZIONALI

Cfr immagine qui allegata


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